Il trust ricorre quando un soggetto (disponente/settlor) sottopone dei beni, con atto mortis causa o inter vivos, al controllo di un fiduciario (trustee) nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico (cfr. Art. 2 Convenzione dell’Aja).

Nel Trust i beni costituiscono una massa patrimoniale separata e distinta da quella del Disponente e del Trustee. Per questa fondamentale differenza, il Trust è più idoneo a proteggere un patrimonio e a realizzare la destinazione secondo gli obiettivi fissati dal disponente. Al momento dell’istituzione il disponente, sottoscrive un atto istitutivo di Trust ed un atto di conferimento di beni o dei diritti (il conferimento può anche essere effettuato in un momento successivo). E’ ammissibile disporre un Trust nel proprio testamento.

Va tenuto presente, al riguardo, che:
• i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee (sia nel caso in cui siano a lui intestati, sia nel caso in cui siano intestati ad altra persona);
• il trustee è investito del potere ed ha l’obbligo di gestire il fondo del trust in conformità alle disposizioni dell’atto istitutivo e della legge;
• il trustee deve rendere conto della gestione.
• L’istituzione di un trust in determinati casi può determinare un “vantaggio di natura fiscale” ma se tale finalità è stata è l’unico o principale motivo che ha spinto il soggetto ad istituire un trust, esso può essere considerato illegittimo e pertanto revocato.

Assunzione del ruolo di ‘Trustee’
Assunzione del ruolo di ‘Guardiano’ (Protector)
Assistenza alla redazione dell’atto istitutivo del Trust
Assistenza al ‘Trustee’ nella gestione dei beni in Trust

Perché istituire un trust

Protezione di beni immobili

Si realizza così una vera e propria “protezione” patrimoniale in quanto i beni diventano impignorabili. Proprio per tali motivi il trust viene spesso impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari, ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati.

Tutela del patrimonio per finalità successorie

Di frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nel passaggio generazionale separando il patrimonio della Famiglia dalle attività d’impresa e consentendo ai beneficiari di continuare a ricevere i frutti del Patrimonio senza comprometterne la sostanza.

Costituzione di forme di investimenti e pensionistiche

I piani di investimento pensionistici ed i fondi comuni sono derivazione dei trust fund anglosassone. Il disponente per se e per la sua famiglia può destinare valori in Trust con finalità pensionistiche che potrebbero interessare anche generazioni future.

Acquisizione di quote Societarie

Destinare attività d’impresa a finalità speciali o di particolare interesse per determinati beneficiari.

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