Il trust ricorre quando un soggetto (disponente/settlor) sottopone dei beni, con atto mortis causa o inter vivos, al controllo di un fiduciario (trustee) nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico (cfr. Art. 2 Convenzione dell’Aja).
Nel Trust i beni costituiscono una massa patrimoniale separata e distinta da quella del Disponente e del Trustee. Per questa fondamentale differenza, il Trust è più idoneo a proteggere un patrimonio e a realizzare la destinazione secondo gli obiettivi fissati dal disponente. Al momento dell’istituzione il disponente, sottoscrive un atto istitutivo di Trust ed un atto di conferimento di beni o dei diritti (il conferimento può anche essere effettuato in un momento successivo). E’ ammissibile disporre un Trust nel proprio testamento.
Va tenuto presente, al riguardo, che:
• i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee (sia nel caso in cui siano a lui intestati, sia nel caso in cui siano intestati ad altra persona);
• il trustee è investito del potere ed ha l’obbligo di gestire il fondo del trust in conformità alle disposizioni dell’atto istitutivo e della legge;
• il trustee deve rendere conto della gestione.
• L’istituzione di un trust in determinati casi può determinare un “vantaggio di natura fiscale” ma se tale finalità è stata è l’unico o principale motivo che ha spinto il soggetto ad istituire un trust, esso può essere considerato illegittimo e pertanto revocato.