Il contratto di affidamento fiduciario è un contratto inter vivos (tra vivi), atipico e di durata molto lunga, ha per oggetto il trasferimento di beni mobili o immobili. Tale contratto contempla anche la possibilità di modificare i beni da destinare al programma anche dandoti la possibilità di inserirne di nuovi non previsti dall’atto del contratto. Il diritto che riceverà l’affidante, ossia il soggetto a cui hai affidato i beni da amministrare, sarà di temporanea proprietà sui beni oggetto del programma. Il programma di conto deve risultare “meritevole di tutela” infatti, il contratto non ha valore se viene stipulato su criteri contrari da quanto stabilito dall’art. 1322 del Codice Civile.

La forma del contratto di affidamento fiduciario non è specifica ma deve essere necessariamente un atto scritto con data certa, questo ai fini della certezza dell’opponibilità del vincolo. Se i beni che vuoi trasferire sono beni immobili o beni mobili registrati il consiglio è di trascriverli per evitare aggressioni future di creditori personali. Per quanto riguarda i beneficiari possono essere persone fisiche o giuridiche in più puoi già stabilirli nel contratto o specificare che sono ancora da individuare.

Una ulteriore distinzione è tra “beneficiari delle utilità” ai quali vengono attribuiti tutti i vantaggi derivanti dai beni da te affidati e “beneficiari dei beni affidati”, i quali al completamento del programma di destinazione riceveranno il trasferimento dei beni affidati nel corso o al termine dell’affidamento. La scelta dell’affidatario è un momento importante in quanto sarà colui che avrà la gestione della parte del patrimonio che deciderai di destinare, quest’ultimo però non vedrà arricchito il proprio patrimonio essendo quelli da te affidategli beni destinati a beneficio del programma.

Più nello specifico secondo l’art. 6 della legge “Dopo di noi”, stabilisce anche che con l’affidamento fiduciario si vengono a creare dei fondi speciali, tali fondi sono vincolati, ciò significa che i beni che da te vengono affidati al soggetto affidatario rimangono separati dal suo patrimonio personale.
Questo implica che in caso di morte dell’affidatario tali beni non entreranno in successione ma costituiranno patrimonio separato

L’affidatario potrà decidere di rinunciare all’affidamento o essere revocato per qualsiasi motivo valido, di conseguenza si procederà alla nomina di un nuovo affidatario senza che il contratto venga interrotto.
Invece in caso di morte dell’affidante, il contratto di affidamento proseguirà secondo quanto viene stabilito nel programma.

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